Anche il Comitato Scuole Sicure di Rocca Priora e il Comitato Genitori di Marino firmano il documento
Riceviamo e pubblichiamo:
"L’Organizzazione Italia Scuole Sicure (OISS) porta a conoscenza degli italiani che il giorno 5 aprile 2017 il decreto legge n. 8/2017 e tutte le sue inverosimili nefandezze son diventate legge ai danni della prevenzione del rischio sismico e della messa in sicurezza delle scuole italiane.
Infatti: nulla è cambiato in merito alla natura non sanzionatoria dell’obbligo delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici – cioè la loro predisposizione a subire danneggiamenti e crolli col risultato che pochissime scuole italiane sono state ad oggi sottoposte a verifica di vulnerabilità sismica.
La richiesta di inserire nella legge un Indice di Vulnerabilità Sismica minimo sotto il quale gli edifici scolastici non siano più agibili con necessità di interventi di adeguamento sismico è stata vergognosamente respinta. In pieno cratere sismico, quindi, come denunciato da anni da cittadini ed associazioni, i nostri ragazzi frequentano scuole con Indice pari a 0.026 (!!), rispetto a quello proposto, ma respinto, di 0.65, e rispetto a quello di 1 imposto per legge per i nuovi edifici scolastici. Allora ci chiediamo il motivo per cui effettuare le verifiche sismiche se poi si considera “accettabile” persino un Indice così basso.
Ma nonostante il legislatore abbia ancora una volta omesso le sanzioni a carico di chi non effettua le verifiche sismiche e l’adeguamento degli edifici scolastici ci si dimentica che l’omissione della valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici e di tutti i luoghi di lavoro (rischio ormai standardizzato dal Decreto Interministeriale 30.11.2012 al pari degli altri rischi da valutare nel Documento di Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/2008, art. 17 c. 1 lett. a) e la mancata adozione e programmazione delle corrispondenti misure di prevenzione e protezione del rischio rilevato, rivestono natura penalmente rilevante, anche in assenza di crolli o disastri o infortuni!
L’OISS intende, pertanto, proseguire l’interlocuzione con tutte le istituzioni, nazionali ai fini della modifica della legge e locali ai fini della sicurezza delle nostre scuole, ed anche intraprendere da oggi anche un’azione di informazione e sensibilizzazione tecnica della cittadinanza, dei genitori e del personale scolastico, rispetto a tali obblighi di prevenzione del rischio sismico.
1)- il Dirigente scolastico dovrà procedere 1) alla valutazione del rischio sismico, 2) alla richiesta di verifica sismica al Proprietario dell’immobile (art. 18 c. 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) la quale, con la recentissima conversione in legge dell’art. 20 bis del decreto legge n. 8/2017, è divenuta obbligatoria per TUTTI gli edifici scolastici, anche per quelli progettati dopo il 1984; 3) all’indicazione nel Documento di Valutazione dei rischi, delle necessarie misure di prevenzione e protezione ATTUATE (art. 28 c. 2 lett. b) e PROGRAMMATE (art. 28 c. 2 lett. c) che, nel caso limite di grave inadempienza e ritardo dell’Ente Proprietario, potrebbero anche comportare la sospensione delle attività scolastiche (D.M. n. 382 del 1998 e circolare ministeriale n. 119 del 1999).

